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Allestire, montare e smontare strutture temporanee

Descrizione

Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto ministeriale 19/08/1996).

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente alll'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dalla stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

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